Art. 2.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi intesi a disciplinare, attraverso la previsione di un autonomo comparto, l'ordinamento del personale dirigente delle amministrazioni statali e il relativo trattamento economico. I medesimi decreti legislativi recano, altresì, i contenuti del rapporto di impiego del predetto personale, con la previsione di separati procedimenti negoziali, recepiti con distinti decreti del Presidente della Repubblica.
      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale della categoria del personale dirigente delle amministrazioni statali, che esprimono il proprio parere entro i successivi trenta giorni. Detti schemi, unitamente ai citati pareri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono comunque emanati.

 

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